Art. 118.
(Circuiti differenziati - Circuito a sorveglianza elevata).

      1. Con il regolamento o con provvedimenti amministrativi sono definiti i singoli circuiti differenziati di sorveglianza.
      2. Il circuito a sorveglianza elevata riguarda i detenuti autori di reati relativi alla criminalità organizzata e, in particolare, dei reati di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 79. Con provvedimento del capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria sono assegnati eccezionalmente a tale circuito anche coloro che sono stati condannati per reati diversi da quelli indicati, ma che, per la particolare gravità e risonanza del delitto o dei delitti posti in essere, specialmente se commessi negli istituti penitenziari, si sono segnalati come soggetti di particolare pericolosità.
      3. Nel circuito a sorveglianza elevata, il rapporto numerico fra operatori di polizia penitenziaria e detenuti o internati deve essere adeguato. La sorveglianza di tali operatori durante le attività trattamentali è svolta a diretto contatto con i soggetti sorvegliati, anche se, per le attività trattamentali svolte in locali chiusi sotto la direzione di operatori specifici, la sorveglianza è attuata all'esterno dei locali stessi.
      4. Nelle sezioni o negli istituti a sorveglianza elevata sono svolte tutte le attività trattamentali previste dalla legge. Per manifestazioni singole, organizzate in sezioni dell'istituto a sorveglianza inferiore e per le quali non si prevede ripetizione, la partecipazione dei detenuti e degli internati del circuito a sorveglianza elevata è consentita, mantenendo una separazione dagli altri detenuti e internati. Analogamente

 

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si procede per quelle attività a svolgimento continuativo che non possono essere attuate più volte nello stesso istituto.
      5. L'inserimento nel circuito a sorveglianza elevata è temporaneo e viene riesaminato annualmente dalla direzione dell'istituto in cui il detenuto o l'internato si trova, salvo che non intervengano nuove circostanze prima di tale scadenza. La revoca dell'inserimento è sempre di competenza della stessa direzione, anche nel caso in cui l'assegnazione sia stata disposta dal capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria; in tale caso, la revoca è trasmessa alla autorità predetta, che, entro trenta giorni, può fare pervenire le proprie osservazioni. La direzione decide sulla base dei progressi manifestati dall'interessato nel corso della detenzione, quali risultano dagli atti aggiornati dell'osservazione. Quando in un istituto si procede alla revoca dell'inserimento nel circuito a sorveglianza elevata, le direzioni degli istituti in cui la persona interessata viene successivamente trasferita non possono rinnovare l'inserimento se non per il riproporsi di nuovi fatti particolarmente significativi; in tali casi, è necessario un provvedimento che indichi i nuovi fatti, corrispondenti alle ragioni giustificatrici dell'inserimento nel circuito a sorveglianza elevata specificate al comma 2. Nel caso di cui al comma 2 in cui l'assegnazione compete al capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria, lo stesso è competente anche per l'eventuale rinnovazione.