1. Con il regolamento o con provvedimenti amministrativi sono definiti i singoli circuiti differenziati di sorveglianza.
2. Il circuito a sorveglianza elevata riguarda i detenuti autori di reati relativi alla criminalità organizzata e, in particolare, dei reati di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 79. Con provvedimento del capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria sono assegnati eccezionalmente a tale circuito anche coloro che sono stati condannati per reati diversi da quelli indicati, ma che, per la particolare gravità e risonanza del delitto o dei delitti posti in essere, specialmente se commessi negli istituti penitenziari, si sono segnalati come soggetti di particolare pericolosità.
3. Nel circuito a sorveglianza elevata, il rapporto numerico fra operatori di polizia penitenziaria e detenuti o internati deve essere adeguato. La sorveglianza di tali operatori durante le attività trattamentali è svolta a diretto contatto con i soggetti sorvegliati, anche se, per le attività trattamentali svolte in locali chiusi sotto la direzione di operatori specifici, la sorveglianza è attuata all'esterno dei locali stessi.
4. Nelle sezioni o negli istituti a sorveglianza elevata sono svolte tutte le attività trattamentali previste dalla legge. Per manifestazioni singole, organizzate in sezioni dell'istituto a sorveglianza inferiore e per le quali non si prevede ripetizione, la partecipazione dei detenuti e degli internati del circuito a sorveglianza elevata è consentita, mantenendo una separazione dagli altri detenuti e internati. Analogamente